Articolo 22 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
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Versione
12 settembre 1983
Art. 22. 1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.
2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell' articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessita'.
4. Il conferimento delle supplenze e' consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.
Entrata in vigore il 12 settembre 1983
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