Articolo 37 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
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25 dicembre 2021
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2 maggio 2024
Art. 37.

Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva ((e radiofonica)) 1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonche' i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorita' a cio' competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita' con apposite procedure di co-regolamentazione.
2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente.
L'Autorita', ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, puo' individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ((, il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorita' politica con delega alla famiglia,)) , al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente ((i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3)) , fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'eta' o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto deve essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.
6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. ((Il Codice di autoregolamentazione e' adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente.)) (( 7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresi' obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. )) 8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) , emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicita' mirata sulla base dei comportamenti rilevati.
10. ((Il Ministro, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorita' delegata per le politiche per la disabilita' e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorita' delegata all'editoria)) , dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di programmi con le stesse finalita' rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della societa' concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.
11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee ((...)) previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi ((dai fornitori di servizi media audiovisivi)) e' determinato dall'Autorita' con proprio regolamento.
12. L'Autorita' stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi ((...)) e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorita', garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.
Entrata in vigore il 2 maggio 2024
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