Art. 21. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2020, N. 28)) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 , come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/05/2020, n. 113, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il decreto di cui all' art. 4, comma 3, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e' stato emanato con Decreto 22 maggio 2020 pubblicato in G.U. 27/5/2020, n. 135.
Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 , come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/05/2020, n. 113, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il decreto di cui all' art. 4, comma 3, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e' stato emanato con Decreto 22 maggio 2020 pubblicato in G.U. 27/5/2020, n. 135.