Articolo 35 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Articolo 34Articolo 36
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6 ottobre 2011
Art. 35. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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