Articolo 19 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Articolo 18Articolo 19 bis
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6 ottobre 2011
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30 settembre 2015
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19 aprile 2017
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 FEBBRAIO 2017, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 APRILE 2017, N. 46))
Entrata in vigore il 19 aprile 2017
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