Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314
Articolo 3Articolo 5
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18 agosto 2001
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12 gennaio 2025
Art. 4. (( (Modalita' di presentazione dei ricorsi).))

(( 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti)).
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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