Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314
Articolo 1Articolo 3
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18 agosto 2001
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12 gennaio 2025
Art. 2. (( (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico).)) (( 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ))
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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