Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
In tema di disciplina della pesca, l'art. 32 della legge n. 963 del 1965 (come modificata dalla legge n. 381 del 1988) autorizza il Ministro della Marina Mercantile ad emanare norme anche in deroga alle discipline regolamentari. Ne consegue che il D. M. del 6 agosto 1991 (che vieta la detenzione a bordo di rete eccedente i metri 2500) è da ritenersi legittimamente emanato ai sensi della citata legge e da quella recepito, così come le sanzioni previste dalla legge stessa devono ritenersi estese alle violazioni previste dalla legge ed integrate dal citato decreto (la S. C. ha così confermato la sentenza pretorile che aveva rigettato l'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa per l'effettuazione della pesca del pesce spada con rete maggiore di quella consentita per dimensione ed armeggio dal menzionato decreto ministeriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'EA DO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DÈ SS. QUATTRO 56, presso l'avvocato R. LOSARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO APICELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 62/96 della Pretura di PAOLA, depositata il 15/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 1-2-1995 l'Ufficio circondariale marittimo di Cetraro dispose nei confronti di AL D'DR la confisca di una rete da posta e di lire 546.000 e gli ingiunse altresì il pagamento di lire 2.005.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver , l'8- 7-1994 , in violazione degli artt.15 , lettera b e 26 e 27 legge n.963/1965 , effettuato la pesca del pesce spada con rete da posta derivante eccedente metri 4.000 circa rispetto a quella consentita ed armata difformemente da quanto previsto dal d.m. 6-8-1991. L'ingiunto propose opposizione deducendo : che la rete non era calata in mare ma si trovava a bordo;
che il citato decreto vieta la detenzione a bordo di rete eccedente metri 2.500 ma non prevede sanzione per tale violazione;
che la confisca della rete era stata irritualmente disposta.
Con sentenza del 15-11-1996 il ET di AO respinse l'opposizione affermando che indipendentemente dall'esercizio dell'attività di pesca era rilevante la detenzione della rete a bordo , costituente violazione del citato decreto , sanzionata dagli artt.15 lettera b e 29 della legge n.963/1965. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente;
non ha resistito l'intimato.
Motivi della decisione.
Con i tre motivi di ricorso si deduce che il OR è incorso , rispettivamente : 1) in violazione dell'art.112 c.p.c. perché ha condannato per una violazione (detenzione di rete non consentita) diversa da quella contestata (esercizio di pesca vietata) ; 2) in violazione degli artt.25 della Costituzione 4 e 5 legge sul contenzioso amministrativo , 15 lettera b , 26 e 27 legge n.963/1965 e d.m. 6-8-1991 perché non ha disapplicato questo decreto , illegittimo in quanto introduce una violazione (detenzione di rete non consentita) ulteriore rispetto a quella (pesca non consentita) prevista dalla legge n.963/1965 ; 3) in violazione e falsa applicazione dell'art.23 legge n.689/1981 nonché in vizio di motivazione perché non v'era prova che la rete fosse eccedente i limiti consentiti sia in quanto i verbalizzanti avevano affermato di non aver accertato la lunghezza della rete sia in quanto essi non erano attendibili nella loro dichiarazione di non aver a ciò provveduto perché la lunghezza della rete era stata ammessa dal contravventore.
I primi due motivi , che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente , sono infondati.
Non sussiste extrapetizione perché - come emerge dalla contestazione riportata in narrativa - il fatto che il ET ha posto a base della violazione era compreso in quello più generale indicato nella contestazione : la pronunzia pertanto non ha avuto ad oggetto un fatto diverso da quello contestato.
Peraltro l'art.1 della legge n.963/1965 considera pesca "ogni attività diretta a catturare esemplari..." : pertanto deve ritenersi che il ET -ad onta della non corretta motivazione , sotto il profilo meramente formale - abbia sostanzialmente inteso affermare - e l'affermazione è corretta in relazione all'indicata normativa - che la detenzione a bordo di rete non consentita concretasse violazione in relazione al concetto di pesca che la menzionata legge esprime (e sul punto non risulta mossa censura).
Va comunque rilevato che l'art.32 della ripetuta legge autorizza il Ministro per la Marina mercantile ad "emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari , al fine di adeguarla..." : il decreto del quale si invocava la disapplicazione , pertanto stante la ampiezza della previsione ora indicata doveva considerarsi legittimamente emanato, e conseguentemente , doveva ritenersi recepito nella legge e , quindi , le sanzioni da questa previste dovevano ritenersi estese alle violazioni come previste dalla legge modificata dalla legge 25 agosto 1988 n.381 e integrate dal decreto.
Il terzo motivo è infondato perché investe la valutazione che il giudice ha dato dell'attendibilità dei testi - compito questo demandato al giudice del merito e di per sè insindacabile in sede di legittimità - ma non indica un errore in quella valutazione limitandosi a suggerirne una soggettiva , di per sè inidonea a rivelare un errore in quella invece adottata dal giudice. Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Non va provveduto sulle spese perché l'intimato non ha resistito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 24-11-1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1999