Articolo 5 bis del Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132
Articolo 5Articolo 6
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29 novembre 2023
Art. 5-bis. (( (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanita'). ))
Entrata in vigore il 29 novembre 2023
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