Articolo 2 della Legge 5 novembre 1990, n. 320
Articolo 1Articolo 3
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27 novembre 1990
Art. 2. 1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.
Entrata in vigore il 27 novembre 1990