Legge 3 aprile 1989, n. 123

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all' articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290 , assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.
        2. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123 , ed ha sede in Parma.
        3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale.
        In particolare:
        a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attivita' e alla vita di Giuseppe Verdi, nonche' delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;
        b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;
        c) sviluppa attivita' di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;
        d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operativita' specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
        e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.
        AVVERTENZA:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
        Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note all' art. 1:
        - La legge n. 290/1963 , abrogata dall'art. 12 della presente legge, reca: "Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani". Con l'art. 1 della predetta legge n. 290/63 , del quale si omette la pubblicazione, e' stato istituito l'Istituto in parola, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e ne sono stati determinati gli scopi.
        - La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".
      • Art. 2. 1. Sono organi dell'Istituto:
        a) il presidente;
        b) il consiglio di amministrazione;
        c) il collegio dei revisori dei conti.
        2. Sono organi consultivi il comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6, e il comitato scientifico, di cui all'articolo 7.
      • Art. 3. 1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalita' di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
        2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.