Articolo 3 - Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399
Articolo 2Articolo 4
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25 settembre 1988
ARTICOLO 3
(Titolarita')
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 25 settembre 1988
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