Art. 2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa ((del centoventi)) per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. ((Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.)) (20) (21) ((40)) ((1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.)) ((40)) 2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa ((del settanta)) per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250. (20) (21) ((40)) ((2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2.)) ((40)) 2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata ((dalla meta' al doppio)) quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. (20) (21) ((40)) 2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000. (20) (21)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)) (20) (21) ((40)) 4. In aggiunta alle sanzioni previste nei ((commi 1, 1-bis, 2 e 2.1)) si applica la sanzione amministrativa (di euro 50) per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. (20) (21) ((40)) 4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .(20) (21)
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all' articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all' articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. (20) (21)
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Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.