Articolo 16 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
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Art. 16. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo periodo, ((73-bis, commi quarto e quinto)) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; ((1)) b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , aggiunti dall' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 ;
e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
f) l' articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ;
g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
h) l' articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 .
2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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