3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall' articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. ((Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.)) (3) (20) (21) ((40)) 4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa ((del settanta)) per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato ((, con un minimo di 150 euro)) . (20) (21) ((40)) ((4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4.)) ((40)) 4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata ((dalla meta' al doppio)) quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. ((La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode.)) (20) (21) ((40)) 4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000. (20) (21)
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . (20) (21)
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' punito con la sanzione amministrativa pari al ((venticinque)) per cento del credito rimborsato. (20) (21) ((40)) 6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies. 1, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. (18) (20) (21) (33)
(14)
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Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies ter) che "Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1 , 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , sono ridotte alla meta'". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.