3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.00). (20) ((21)) 4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 , n. 542 , del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. (3) (20) ((21)) 5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250. (20) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera i)) che "all'articolo 9:
[...]
3) nel comma 4 [...] le parole: "lire cinquantamila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.