2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. (20) (21)
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. (20) (21)
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed ((un massimo di euro 30.000)) . ((40)) 3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. (19) (27) ((40)) 3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. (19) ((40)) 3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6 , 124 , comma 5-bis e 132 , comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dall' articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione ((da euro 1.500 a euro 15.000)) . (20) (21) ((40)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015". ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' riconosciuto per le imposte pagate dalla societa' controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che l'introduzione del comma 3-quater si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo. ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che "Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta". --------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) che all'articolo 8 "2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»."
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.