Articolo 14 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Articolo 13Articolo 15
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1 aprile 1998
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22 ottobre 2015
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1 gennaio 2016
Art. 14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto. (20) ((21)) ----------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ----------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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