Articolo 28 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 27Articolo 29
Versione
31 dicembre 1991
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Versione
1 marzo 1994
Art. 28. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 560 ))
Entrata in vigore il 1 marzo 1994
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