Art. 4. Istituti tecnici per il settore tecnologico 1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'Allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) meccanica, meccatronica ed energia (C1);
b) trasporti e logistica (C2);
c) elettronica ed elettrotecnica (C3);
d) informatica e telecomunicazioni (C4);
e) grafica e comunicazione (C5);
f) chimica, materiali e biotecnologie (C6);
g) sistema moda (C7);
h) agraria, agroalimentare e agroindustria (C8);
i) costruzioni, ambiente e territorio (C9).
2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attivita' e degli insegnamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di compresenza in laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.
3. Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D).
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 .
a) meccanica, meccatronica ed energia (C1);
b) trasporti e logistica (C2);
c) elettronica ed elettrotecnica (C3);
d) informatica e telecomunicazioni (C4);
e) grafica e comunicazione (C5);
f) chimica, materiali e biotecnologie (C6);
g) sistema moda (C7);
h) agraria, agroalimentare e agroindustria (C8);
i) costruzioni, ambiente e territorio (C9).
2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attivita' e degli insegnamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di compresenza in laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.
3. Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D).
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 .