Articolo 15 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
Articolo 14Articolo 16
Versione
21 luglio 2000
Art. 15. Benefici 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.
2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.
Entrata in vigore il 21 luglio 2000
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