Art. 1. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e l'assegno vitalizio previsto dall' articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento ((, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1 , della medesima legge, e successive modoficazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.)) 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 .
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990 , in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalita' dell' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorita' diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990 , in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalita' dell' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorita' diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004.