Articolo 2 del Decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337
Articolo 1Articolo 3
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29 novembre 2003
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13 gennaio 2004
Art. 2. 1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1 , 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , ((e successive modificazioni,)) all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e successive modificazioni, all' articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , ((. . .)) all' articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 , ((. . .)) sono elevate ad euro 200.000.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2004
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