Articolo 5 - Accordo della Legge 14 giugno 2011, n. 99
Articolo 4Articolo 6
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8 luglio 2011
Art. 5.

Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
Entrata in vigore il 8 luglio 2011
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