Art. 11. Misure urgenti per il trasporto regionale 1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e' attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la societa' EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attivita' di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui al comma 2.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016 , sono ((attuate)) in regime di ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania ((e del Ministero dell'economia e delle finanze)) , dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all' articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 . EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., e' attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
(( 3-bis. Entro il 1º settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticita' finanziarie in cui versano le societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale )) 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del : ((Fondo per lo sviluppo e la coesione)) - programmazione 2014-2020.
Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario ((e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3)) , degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016 , sono ((attuate)) in regime di ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania ((e del Ministero dell'economia e delle finanze)) , dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all' articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 . EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., e' attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
(( 3-bis. Entro il 1º settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticita' finanziarie in cui versano le societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale )) 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del : ((Fondo per lo sviluppo e la coesione)) - programmazione 2014-2020.
Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario ((e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3)) , degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.