CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40989 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza emessa il 28 settembre 2021 riformava solo quanto alla natura della recidiva quella del Tribunale di Palermo, che aveva accertato la responsabilità penale di VA ER, in ordine al delitto di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen, ritenute con la recidiva equivalenti alle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di VA ER consta di diciassette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40989 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 08/09/2023 2.1 n primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, nonché del verbale recante la modifica dell'imputazione, con conseguente nullità della sentenza. La prima notifica risulterebbe nulla in quanto effettuata senza che si fosse verificata l'impossibilità della ricezione presso il domicilio eletto, prescritta dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò in quanto l'ufficiale notificatore ebbe solo a verificare che l'edificio, eletto come domicilio, non recasse citofoni. Inoltre, la notifica veniva effettuata presso il difensore senza indicare che la stessa fosse stata operata per l'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Quanto alla seconda notifica, relativa alla integrazione dell'imputazione avvenuta in udienza in assenza dell'imputato, in ordine alla aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., recava una relata incomprensibile. Tali doglianze venivano proposte con l'atto di appello e venivano non valutate e disattese dalla Corte territoriale. 2.2 II secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla genericità dell'imputazione. La stessa reca l'indicazione di un quantitativo di energia elettrica imprecisato nonché della sola data di cessazione della condotta al 9 agosto 2011. Da ciò l'impossibilità di individuare il giorno dal quale ebbe inizio la condotta, di verificare se ER era già occupante l'immobile, e in caso positivo di quanta energia si ebbe ad appropriare, dato determinante per poter fruire della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e della attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen., per commisurare la pena ovvero per configurare il tentativo. A riguardo la sentenza impugnata risulta avere reso una motivazione non corretta, richiedendo in astratto l'indicazione del tempo del reato che in concreto non era stato indicato, per altro attribuendo erroneamente alla difesa l'onere di integrare l'imputazione con le risultanze del fascicolo del pubblico ministero, per altro non richiamate dall'imputazione e non in grado di integrarla nel caso in esame. 2.3 n terzo motivo lamentava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. , nonché per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul punto. Nel corso del primo grado di giudizio il Giudice monocratico aveva revocato l'ammissione del teste di polizia giudiziaria CA dopo aver escusso il teste GI, dando atto che la difesa nulla avesse osservato a riguardo, mentre invece il difensore si era opposto alla revoca, ritenendo necessaria l'escussione. A tal riguardo il ricorrente evidenzia come fosse stata carente la deposizione del GI e come CA avrebbe potuto fare luce sulla presenza di ER all'interno dell'appartamento in quanto fruitore dello stesso, sulla effettiva 2 illiceità della alimentazione energetica dello stesso appartamento, sull'esistenza o meno di un contatore regolare che avrebbe escluso la responsabilità di ER. A fronte di tali doglianze, riproposte in appello con la richiesta di rinnovazione dell'atto istruttorio, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto corretta l'ordinanza del primo Giudice, come anche negato la rinnovazione istruttoria, non verificando come fossero contraddittorie le affermazioni del teste di polizia giudiziaria e del verificatore dell'Enel TA, escusso in primo grado ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in quanto ciascuno attribuiva all'altro l'attività di verifica dell'abusivo allaccio e della presenza del contatore e di identificazione di ER quale fruitore dello stesso. Il tutto veniva dedotto riportando nel motivo di ricorso stralci delle deposizioni dei due testimoni e comparando le stesse. 2.4 Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. avendo la Corte di merito ritenuto fondata la prova della responsabilità solo sulla base della presenza di ER all'atto dell'accesso, nonché per l'esistenza del cavo esterno. Anche con il quarto motivo il ricorrente proponeva stralci delle dichiarazioni dei testimoni tesi a dimostrare che non vi fosse certezza che ER e non altri occupasse l'appartamento abusivamente rifornito. Da ciò risulterebbe il travisamento del fatto, anche in ordine alla effettività della fornitura abusiva, come pure alla cessazione della stessa all'atto del distacco da parte dei verificatori del cavo abusivo. 2.5 n quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 544, 546 e 192 cod. proc. pen. quanto alla prova della corrispondenza fra l'autore della manomissione e il beneficiario effettivo della sottrazione, anche per le sue implicazioni in ordine al difetto di querela in conseguenza della non attribuibilità della condotta fraudolenta all'imputato. Anche il quinto motivo riproduce stralci delle deposizioni di TA e GI, in ordine alla assenza di prova quanto alla responsabilità dell'imputato di aver operato la derivazione con mezzo fraudolento dell'energia. 2.6 Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione correlato, rappresentando come non solo la sentenza impugnata non offra certezze sul quantitativo di energia sottratta, ma neanche sull'effettività della sottrazione. 2.7. Il settimo motivo lamenta violazione dell'art. 56 e dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto l'omesso riconoscimento del delitto tentato ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per il minimo edittale del delitto consumato. Né ostativi potevano ritenersi i precedenti penali, ritenuti risalenti nel tempo e per natura non impeditivi. 3 P\ 2.8 L'ottavo motivo lamenta la violazione degli artt. 625 cod. pen. e 521, 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione correlato. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il motivo di appello con il quale veniva dedotto che la contestazione ex art. 625 n. 2 cod. pen. non specificava se si vedesse in tema di mezzo fraudolento e non, piuttosto, di violenza sulla cosa, con violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la decisione, in quanto non risultava né indicata la norma dell'aggravante né in fatto risultava la contestazione alla stessa riconducibile. 2.9 Il nono motivo lamenta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 e il vizio di motivazione, per non aver escluso la Corte di appello l'aggravante del mezzo fraudolento, non ravvisabile nella apposizione di un cavo visibile, non potendo ritenersi tale neanche il mero allacciamento abusivo. 2.10 n decimo motivo riprende la censura in ordine alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: non solo, per quanto evidenziato con un precedente motivo, ER non ebbe mai a ricevere la notifica del verbale di udienza, ma la contestazione suppletiva non poteva avere corso in quanto tratta dall'esito delle indagini e non dall'istruttoria dibattimentale, essendo solo in quest'ultimo caso consentita la modifica dell'imputazione. 2.11 L'undicesimo motivo lamenta violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla sentenza impugnata, che non ha tenuto in conto che la destinazione a pubblico servizio della cosa oggetto del furto non si sarebbe avuta nel caso in esame, poiché l'energia fu sottratta nell'ambito di una proprietà privata. 2.12 II dodicesimo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'attenuante del danno di speciale tenuità e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere un rilevante indebito prelievo senza confrontarsi con la ignota quantità di energia elettrica sottratta e con la sconosciuta durata della stessa. 2.13 n tredicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti e la recidiva contestata in assenza di una motivazione reale e non solo apparente. 2.14 n quattordicesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva, in conseguenza dell'esito positivo di un affidamento in prova, senza che la Corte territoriale abbia dato risposta alla censura proposta con l'appello. 2.15 Il quindicesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva che è stata riconosciuta senza alcun giudizio individualizzato che desse conto della maggiore capacità delinquenziale a trarsi dalla condotta ora 4 in contestazione, non espresso da parte dei Giudici del merito, nonostante l'esclusione della infra-quinquennalità che avrebbe richiesto un supplemento di motivazione, quanto al permanere della recidiva. 2.16 H sedicesimo motivo lamenta violazione degli artt. 597, 546 e 125 cod. proc. pen., 81 cod. pen. in quanto la pena è rimasta senza motivazione inalterata in appello, nonostante l'esclusione della infra-quinquennalità della recidiva, riconosciuta solo come specifica. Tale immutabilità della pena, secondo il ricorrente integra una reformatio in peius. 2.17 Il diciassettesimo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. in quanto, essendo cessata la condotta al 9 agosto 2011, alla data della sentenza di appello il reato risultava già estinto per prescrizione, avendo incidenza il giudizio di bilanciamento sulla pena rilevante ai fini della prescrizione. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in ragione della corretta valutazione operata dalla Corte territoriale. Come osservato da questa Corte di cassazione — Sez. 6, n. 33699 del 20/06/2017, S., Rv. 270742 - 01 — l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. può essere integrata anche dalla constatata assenza dai citofoni e dalle cassette postali del nominativo dell'imputato all'indirizzo indicato, espressiva di un definitivo mutamento del reale luogo di residenza. 5 Ciò vale anche nel caso di domicilio eletto, non risultando necessario che l'ufficiale notificatore provveda ad ulteriori ricerche, in quanto spetta all'imputato, che ha eletto domicilio, indicare il mutamento del domicilio. Nel caso in esame l'ufficiale giudiziario annotava di non aver rinvenuto ER, presso il domicilio eletto in vicolo Lo Vecchio n. 4 di Palermo, «sui campanelli esterni [...] e i condomini lo sconoscono», dal che la notifica a «ER VA c/o» l'avvocato Francesco Miceli. D'altro canto, anche in relazione alla notifica a mezzo dell'ufficiale postale, è stato autorevolmente ribadito dalle Sezioni Unite che non è necessario alcun ulteriore adempimento in caso di irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto. Infatti — Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282848 - 02 — la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Nel caso in esame non risultano verificarsi tali ultime condizioni, cosicché la notifica del decreto di citazione effettuata al difensore risulta rituale, in data 9 dicembre 2016, come dimostra per altro la nomina dell'avvocato Alessandro Martorana intervenuta in data 9 febbraio 2017, quindi il giorno precedente la prima udienza utile, a riprova che ER avesse avuto effettiva conoscenza del processo. Quanto alla ulteriore notifica del verbale recante la modifica dell'imputazione, per un verso infondata è la deduzione quanto alla illeggibilità della relata, in quanto l'ufficiale giudiziario il 15 marzo 2018 annota «anzi non risulta abitare ivi, i vicini mi dichiarano gli unici condomini ivi residenti», dal che la conseguente e regolare notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore in data 21 marzo 2018. Per altro, va richiamato il principio per cui l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383 - 01; Sez. 3, n. 48028 del 22/10/2019, Chaouch, Rv. 277996 - 01 ha ribadito che le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilità di notificazione al domicilio 6 eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione in detti luoghi, ma possono essere, eseguite direttamente nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen;
mass. conf. N. 22324 del 2010 Rv. 247550 - 01, N. 9506 del 2009 Rv. 242982 - 01). Anche nel caso in esame, accertata l'inidoneità del domicilio eletto in occasione della notifica del decreto di citazione, la notifica effettuata al difensore poteva essere effettuata direttamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ma fu comunque tentata, vanamente, presso il domicilio eletto. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Il secondo, l'ottavo e il decimo motivo, da valutarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. Va premesso che — Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01— la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen (mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 - 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 - 01). Ne consegue che poiché, sia a fronte della originaria imputazione, sia in seguito alla modifica della stessa, non risulta eccepita la nullità della stessa, la difesa risulta decaduta dal potere di eccepirla, cosicché il motivo di appello proposto già risultava inammissibile. Ad ogni buon conto, in ordine alla originaria imputazione la Corte di appello ha correttamente chiarito come la contestazione indicasse il tempo, il luogo e le modalità esecutive del fatto. A ben vedere la circostanza che della condotta sia indicato il solo termine finale e non anche quello di inizio non integra alcuna indeterminatezza dell'imputazione, in quanto — Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948 - 01 — non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. Questa Corte, anche nel predetto caso Morante, riteneva non generica l'imputazione che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al ", come è nel caso in esame. Pertanto la censura è manifestamente infondata. Quanto, poi, alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento, dall'esame dell'atto di appello emerge come il motivo predetto sia inedito;
inoltre deve rilevarsi come correttamente la Corte di appello abbia ritenuto che la contestazione possa anche essere effettuata «in fatto» consentendo comunque l'esercizio del 7 diritto di difesa, il che è nel caso in esame, poiché vi era fin dall'avviso ex art. 415- bis e poi nel decreto di citazione originario l'indicazione specifica nell'imputazione dell'aver commesso il fatto «avvalendosi di un mezzo fraudolento (attacco occulto alla rete di distribuzione)» il che specifica il generico richiamo normativo dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. contenuto nella contestazione, da riferirsi evidentemente al mezzo fraudolento e non alla violenza sulle cose. In ordine, infine, al decimo motivo, infondata è la doglianza che richiede che la contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 cod. pen. dovesse essere effettuata non sulla scorta degli elementi tratti dall'indagine (come avvenne), bensì dagli esiti dell'istruttoria. A riguardo la difesa richiama il principio sancito da Sez. 6, n. 10125 del 22/02/2005, Aricò, Rv. 231225 - 01, per cui la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
di conseguenza quando concerne contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari la sentenza è nulla, ai sensi dell'art.522, comma secondo, cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante (mass. conf., N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 6251 del 2000 Rv. 216313 - 01, N. 1431 del 2002 Rv. 223844 - 01, N. 6584 del 2004 Rv. 228554 - 01). Tale orientamento risultava però assolutamente risalente e minoritario e soprattutto in contrasto con il principio affermato da Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757 - 01, che per cui in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. A tale orientamento maggioritario, nonché uniforme dopo l'ultima sentenza di segno contrario, aderisce questo Collegio (in tal senso, Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903 - 01; mass. conf. fra le altre: N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 12638 del 2001 Rv. 218343 - 01, N. 31705 del 2003 Rv. 228400 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 10524 del 2006 Rv. 233802 - 01, N. 32797 del 2006 Rv. 235071 - 01, N. 3192 del 2009 Rv. 242672 - 01, N. 24050 del 2009 Rv. 243802 - 01, N. 44501 del 2009 Rv. 245006 - 01, N. 44980 del 2009 Rv. 245284 - 01, N. 16989 del 2014 Rv. 25985). Ne consegue l'infondatezza manifesta dei motivi. 8 3. Quanto al terzo motivo, va evidenziato come, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674 - 01). Nel caso in esame, all'udienza del 6 febbraio 2018 effettivamente vi fu opposizione da parte della difesa alla revoca dell'ordinanza che aveva ammesso l'escussione del secondo teste di polizia giudiziaria. Il tutto è riportato nel verbale riassuntivo dell'udienza e il Giudice rendeva la motivazione del provvedimento di revoca affermando che il «teste aveva svolto lo stesso accertamento» di quello già escusso. In sostanza si tratta di una più che adeguata oltre non manifestamente illogica motivazione in ordine alla superfluità dell'escussione del testimone. Pertanto viene resa una adeguata motivazione, come pacificamente richiesto dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020,Cirielli, Rv. 279674 - 01), per cui in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Ciò anche tenendo in conto che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti;
con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Aceto, Rv. 269331 - 01). D'altro canto la Corte di appello, sollecitata alla rinnovazione istruttoria, ha per un verso ritenuto legittima la revoca dell'escussione del teste CA, che aveva svolto le medesime attività di indagine del teste GI, già escusso, e ha confermato tale valutazione rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, comprendente anche gli esiti della escussione del verificatore dell'Enel TA e escludendo che la richiesta escussione del teste di polizia giudiziaria potesse apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione. )(\ 9 Tale motivazione risulta assolutamente congrua, convalida l'ordinanza del primo Giudice, ed è in linea con il generale e autorevole principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. Il quarto e il quinto motivo lamentano violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. Va premesso come non sia consentita innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né è possibile la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Anche non consentito è il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., come nel caso in esame, in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Ne consegue che i motivi come proposti risultano non consentiti. 10 Inoltre, le censure vengono proposte richiamando stralci delle deposizioni e volendo far emergere contraddizioni o ritenuti travisamenti. A riguardo va evidenziato per un verso come, quanto agli stralci di deposizione, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione, richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Per altro verso, i motivi offrono una interpretazione alternativa del contenuto delle testimonianza, in sostituzione di quella offerta dalla Corte territoriale: trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica, il che nel caso in esame non è, risultando pertanto non consentite le doglianze del ricorrente che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). In vero, assolutamente priva di aporie logiche e di manifeste contraddizioni risulta la sentenza impugnata, che trae la prova da molteplici elementi indiziari convergenti, che indica al fol. 5: l'appartamento ove giungeva l'energia elettrica abusivamente a mezzo di un cavo era in uso a ER, come dimostrato dalla sua presenza, oltre che dalla circostanza che aveva ivi domicilio;
l'appartamento risultava privo di fornitura elettrica a mezzo contratto tanto da essere priva di contatore;
il cavo che conduceva abusivamente l'energia nell'appartamento era in tensione e a seguito della verifica effettuata da TA , risultava accertato 11 che alimentava l'immobile tanto che quanto il collegamento venne rimosso l'appartamento rimase al buio. L'insieme di tali elementi concordanti, a buona ragione, ha condotto la Corte di appello a confermare la responsabilità di ER, in qualità di fruitore della energia medesima, e ciò a prescindere dalla identificazione di colui che materialmente operò l'allaccio abusivo. A ben vedere risulta non manifestamente illogico ritenere la responsabilità di ER quale fruitore di energia elettrica furtivamente. I motivi sono quindi non consentiti, aspecifici e manifestamente infondati. 5. Il sesto e settimo motivo si fondano sulla riqualificazione della condotta in quella di tentativo. A riguardo, però, la motivazione impugnata rende conto della circostanza che la fornitura abusiva era in atto al momento dell'intervento del verificatore, cosicché la condotta era consumata e non tentata. Dal che deriva la a-specificità dei motivi che non si confrontano con la sentenza impugnata, come anche la genericità del motivo quanto alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che viene subordinato al riconoscimento della fattispecie tentata. 6. Il nono, l'undicesimo e il dodicesimo motivo, riguardanti le circostanze aggravanti ritenute, risultano manifestamente infondati. A ben vedere corretta e pacificamente consolidato è l'orientamento di questa di questa Corte in ordine alla qualificazione operata dal Collegio palermitano, allorché ritiene che sia integrato l'uso del mezzo fraudolento, in quanto in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna Rv. 278307 - 01; mass. conf.: N. 3339 del 2017 Rv. 269013 - 01, N. 47170 del 2007 Rv. 238354 - 01, N. 47834 del 2011 Rv. 252458 - 01, N. 2681 del 2005 Rv. 231400 - 01). Anche l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, ritenuta dalle sentenze di merito, a ben vedere non viene esclusa dall'argomento proposto dal ricorrente, relativo alla circostanza che la sottrazione avvenne nell'ambito di una proprietà privata. A ben vedere ciò che rileva e integra l'aggravante in esame, in tema di furto di energia elettrica, anche in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01), in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano in quelle la cui fruizione sia 12 f\ pubblica ma in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01). Quanto alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno procurato, la Corte di appello chiarisce che l'assenza di interruttori e il flusso continuo di energia integrino una appropriazione continuativa che esclude la tenuità invocata. A ben vedere si tratta di motivazione non manifestamente illogica, fondata anche sulla circostanza che il radicamento in quella abitazione dell'imputato non fosse limitato al giorno dell'accertamento, nel quale l'uso abusivo era in corso: per altro la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione;
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01, In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Pertanto, la motivazione impugnata sul punto è corretta e i motivi risultano manifestamente infondati. 7. I motivi dal tredicesimo al sedicesimo, tutti afferenti il trattamento sanzionatorio, vanno trattati congiuntamente. Quanto al quattordicesimo motivo, effettivamente — Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01 — l'estinzione di ogni effetto penale determinato dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva: nel caso in esame, però, la Corte di appello ha accolto il relativo motivo escludendo la infra-quinquennalità della recidiva, in quanto la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 settembre 2001, essendo irrevocabile dal 13 15 novembre 2002, non integrava in uno all'attuale condotta di reato la infra- quinquennalità. Sempre in relazione alla stessa sentenza indicata nel certificato penale, per i reati che risultavano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova, la Corte di appello esplicitamente, e con motivazione congrua, riteneva che le altre sentenze di condanna integrassero la natura specifica della recidiva e non giustificassero la riduzione della pena, di fatto giudicando irrilevante ai fini della sussistenza della recidiva il venir meno di una delle condanne per l'estinzione del reato. Per altro, la valutazione di equivalenza fra le circostanze in bilanciamento riguarda non solo la recidiva ma anche le due aggravanti in contestazioni, cosicchè non decisivo risulta il venir meno di uno dei precedenti penali che integra la recidiva, mentre congrua è la motivazione del giudizio di equivalenza, correlato alla genericità degli argomenti apportati con i motivi di appello, dunque a una sostanziale inammissibilità della doglianza proposta in secondo grado in quanto non correlata ai parametri del trattamento sanzionatorio. Per altro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). Il che si verifica nel caso in esame. Anche il quindicesimo motivo è infondato, in quanto la Corte, a differenza di quanto deduce il ricorrente, ha chiarito che anche all'esito della esclusione della infraquinquennalità della recidiva, non sussistevano i presupposti per la riduzione della pena in quanto «la recidiva permane nella sua forma specifica, alla luce dei precedenti omogenei di cui risulta gravato l'appellante». Si tratta di motivazione assolutamente adeguata in grado di appello alla conferma della valutazione del primo Giudice. Quanto alla dedotta reformatio in peius conseguente alla esclusione della infra-quinquennalità della recidiva, l'argomento è manifestamente infondato, in quanto — Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava Giada, Rv. 281805 - 01 —il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva (nella specie, riqualificando solo come infra-quinquennale, la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice, altresì specifica e reiterata), può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il 14 giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. A fronte di tale principio, confermato anche da Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01, la richiamata motivazione, che esclude la riduzione della pena, risulta adeguata e congrua ed rende del tutto infondato il motivo ora in esame. 8. Quanto al diciassettesimo motivo, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto nel calcolo della prescrizione devono computarsi le circostanze ad effetto speciale, senza considerare il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. (art. 157, comma 2, ultima parte, e 3, cod. pen.), cosicché la pena risulta essere quella dell'art. 625, comma 2, cod. pen, concorrendo le due circostanze sub nn. 2 e 7 cod. pen.: il termine di prescrizione breve è di anni dieci, aumentato per interruzione della metà in ragione della recidiva specifica ad anni quindici, dal che il termine di prescrizione va a maturare il 9 agosto 2026. Pertanto, il motivo è infondato, mentre va evidenziato come la sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, in relazione alla destinazione a pubblico servizio, esclude la necessità della querela, anche a seguito della riforma dell'art. 624, comma 3, cod. pen. operata dall'art. 2 , comma 1, lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150. 9. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/09/2023 Il Co sigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza emessa il 28 settembre 2021 riformava solo quanto alla natura della recidiva quella del Tribunale di Palermo, che aveva accertato la responsabilità penale di VA ER, in ordine al delitto di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen, ritenute con la recidiva equivalenti alle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di VA ER consta di diciassette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40989 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 08/09/2023 2.1 n primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, nonché del verbale recante la modifica dell'imputazione, con conseguente nullità della sentenza. La prima notifica risulterebbe nulla in quanto effettuata senza che si fosse verificata l'impossibilità della ricezione presso il domicilio eletto, prescritta dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò in quanto l'ufficiale notificatore ebbe solo a verificare che l'edificio, eletto come domicilio, non recasse citofoni. Inoltre, la notifica veniva effettuata presso il difensore senza indicare che la stessa fosse stata operata per l'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Quanto alla seconda notifica, relativa alla integrazione dell'imputazione avvenuta in udienza in assenza dell'imputato, in ordine alla aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., recava una relata incomprensibile. Tali doglianze venivano proposte con l'atto di appello e venivano non valutate e disattese dalla Corte territoriale. 2.2 II secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla genericità dell'imputazione. La stessa reca l'indicazione di un quantitativo di energia elettrica imprecisato nonché della sola data di cessazione della condotta al 9 agosto 2011. Da ciò l'impossibilità di individuare il giorno dal quale ebbe inizio la condotta, di verificare se ER era già occupante l'immobile, e in caso positivo di quanta energia si ebbe ad appropriare, dato determinante per poter fruire della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e della attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen., per commisurare la pena ovvero per configurare il tentativo. A riguardo la sentenza impugnata risulta avere reso una motivazione non corretta, richiedendo in astratto l'indicazione del tempo del reato che in concreto non era stato indicato, per altro attribuendo erroneamente alla difesa l'onere di integrare l'imputazione con le risultanze del fascicolo del pubblico ministero, per altro non richiamate dall'imputazione e non in grado di integrarla nel caso in esame. 2.3 n terzo motivo lamentava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. , nonché per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul punto. Nel corso del primo grado di giudizio il Giudice monocratico aveva revocato l'ammissione del teste di polizia giudiziaria CA dopo aver escusso il teste GI, dando atto che la difesa nulla avesse osservato a riguardo, mentre invece il difensore si era opposto alla revoca, ritenendo necessaria l'escussione. A tal riguardo il ricorrente evidenzia come fosse stata carente la deposizione del GI e come CA avrebbe potuto fare luce sulla presenza di ER all'interno dell'appartamento in quanto fruitore dello stesso, sulla effettiva 2 illiceità della alimentazione energetica dello stesso appartamento, sull'esistenza o meno di un contatore regolare che avrebbe escluso la responsabilità di ER. A fronte di tali doglianze, riproposte in appello con la richiesta di rinnovazione dell'atto istruttorio, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto corretta l'ordinanza del primo Giudice, come anche negato la rinnovazione istruttoria, non verificando come fossero contraddittorie le affermazioni del teste di polizia giudiziaria e del verificatore dell'Enel TA, escusso in primo grado ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in quanto ciascuno attribuiva all'altro l'attività di verifica dell'abusivo allaccio e della presenza del contatore e di identificazione di ER quale fruitore dello stesso. Il tutto veniva dedotto riportando nel motivo di ricorso stralci delle deposizioni dei due testimoni e comparando le stesse. 2.4 Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. avendo la Corte di merito ritenuto fondata la prova della responsabilità solo sulla base della presenza di ER all'atto dell'accesso, nonché per l'esistenza del cavo esterno. Anche con il quarto motivo il ricorrente proponeva stralci delle dichiarazioni dei testimoni tesi a dimostrare che non vi fosse certezza che ER e non altri occupasse l'appartamento abusivamente rifornito. Da ciò risulterebbe il travisamento del fatto, anche in ordine alla effettività della fornitura abusiva, come pure alla cessazione della stessa all'atto del distacco da parte dei verificatori del cavo abusivo. 2.5 n quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 544, 546 e 192 cod. proc. pen. quanto alla prova della corrispondenza fra l'autore della manomissione e il beneficiario effettivo della sottrazione, anche per le sue implicazioni in ordine al difetto di querela in conseguenza della non attribuibilità della condotta fraudolenta all'imputato. Anche il quinto motivo riproduce stralci delle deposizioni di TA e GI, in ordine alla assenza di prova quanto alla responsabilità dell'imputato di aver operato la derivazione con mezzo fraudolento dell'energia. 2.6 Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione correlato, rappresentando come non solo la sentenza impugnata non offra certezze sul quantitativo di energia sottratta, ma neanche sull'effettività della sottrazione. 2.7. Il settimo motivo lamenta violazione dell'art. 56 e dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto l'omesso riconoscimento del delitto tentato ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per il minimo edittale del delitto consumato. Né ostativi potevano ritenersi i precedenti penali, ritenuti risalenti nel tempo e per natura non impeditivi. 3 P\ 2.8 L'ottavo motivo lamenta la violazione degli artt. 625 cod. pen. e 521, 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione correlato. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il motivo di appello con il quale veniva dedotto che la contestazione ex art. 625 n. 2 cod. pen. non specificava se si vedesse in tema di mezzo fraudolento e non, piuttosto, di violenza sulla cosa, con violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la decisione, in quanto non risultava né indicata la norma dell'aggravante né in fatto risultava la contestazione alla stessa riconducibile. 2.9 Il nono motivo lamenta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 e il vizio di motivazione, per non aver escluso la Corte di appello l'aggravante del mezzo fraudolento, non ravvisabile nella apposizione di un cavo visibile, non potendo ritenersi tale neanche il mero allacciamento abusivo. 2.10 n decimo motivo riprende la censura in ordine alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: non solo, per quanto evidenziato con un precedente motivo, ER non ebbe mai a ricevere la notifica del verbale di udienza, ma la contestazione suppletiva non poteva avere corso in quanto tratta dall'esito delle indagini e non dall'istruttoria dibattimentale, essendo solo in quest'ultimo caso consentita la modifica dell'imputazione. 2.11 L'undicesimo motivo lamenta violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla sentenza impugnata, che non ha tenuto in conto che la destinazione a pubblico servizio della cosa oggetto del furto non si sarebbe avuta nel caso in esame, poiché l'energia fu sottratta nell'ambito di una proprietà privata. 2.12 II dodicesimo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'attenuante del danno di speciale tenuità e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere un rilevante indebito prelievo senza confrontarsi con la ignota quantità di energia elettrica sottratta e con la sconosciuta durata della stessa. 2.13 n tredicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti e la recidiva contestata in assenza di una motivazione reale e non solo apparente. 2.14 n quattordicesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva, in conseguenza dell'esito positivo di un affidamento in prova, senza che la Corte territoriale abbia dato risposta alla censura proposta con l'appello. 2.15 Il quindicesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva che è stata riconosciuta senza alcun giudizio individualizzato che desse conto della maggiore capacità delinquenziale a trarsi dalla condotta ora 4 in contestazione, non espresso da parte dei Giudici del merito, nonostante l'esclusione della infra-quinquennalità che avrebbe richiesto un supplemento di motivazione, quanto al permanere della recidiva. 2.16 H sedicesimo motivo lamenta violazione degli artt. 597, 546 e 125 cod. proc. pen., 81 cod. pen. in quanto la pena è rimasta senza motivazione inalterata in appello, nonostante l'esclusione della infra-quinquennalità della recidiva, riconosciuta solo come specifica. Tale immutabilità della pena, secondo il ricorrente integra una reformatio in peius. 2.17 Il diciassettesimo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. in quanto, essendo cessata la condotta al 9 agosto 2011, alla data della sentenza di appello il reato risultava già estinto per prescrizione, avendo incidenza il giudizio di bilanciamento sulla pena rilevante ai fini della prescrizione. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in ragione della corretta valutazione operata dalla Corte territoriale. Come osservato da questa Corte di cassazione — Sez. 6, n. 33699 del 20/06/2017, S., Rv. 270742 - 01 — l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. può essere integrata anche dalla constatata assenza dai citofoni e dalle cassette postali del nominativo dell'imputato all'indirizzo indicato, espressiva di un definitivo mutamento del reale luogo di residenza. 5 Ciò vale anche nel caso di domicilio eletto, non risultando necessario che l'ufficiale notificatore provveda ad ulteriori ricerche, in quanto spetta all'imputato, che ha eletto domicilio, indicare il mutamento del domicilio. Nel caso in esame l'ufficiale giudiziario annotava di non aver rinvenuto ER, presso il domicilio eletto in vicolo Lo Vecchio n. 4 di Palermo, «sui campanelli esterni [...] e i condomini lo sconoscono», dal che la notifica a «ER VA c/o» l'avvocato Francesco Miceli. D'altro canto, anche in relazione alla notifica a mezzo dell'ufficiale postale, è stato autorevolmente ribadito dalle Sezioni Unite che non è necessario alcun ulteriore adempimento in caso di irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto. Infatti — Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282848 - 02 — la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Nel caso in esame non risultano verificarsi tali ultime condizioni, cosicché la notifica del decreto di citazione effettuata al difensore risulta rituale, in data 9 dicembre 2016, come dimostra per altro la nomina dell'avvocato Alessandro Martorana intervenuta in data 9 febbraio 2017, quindi il giorno precedente la prima udienza utile, a riprova che ER avesse avuto effettiva conoscenza del processo. Quanto alla ulteriore notifica del verbale recante la modifica dell'imputazione, per un verso infondata è la deduzione quanto alla illeggibilità della relata, in quanto l'ufficiale giudiziario il 15 marzo 2018 annota «anzi non risulta abitare ivi, i vicini mi dichiarano gli unici condomini ivi residenti», dal che la conseguente e regolare notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore in data 21 marzo 2018. Per altro, va richiamato il principio per cui l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383 - 01; Sez. 3, n. 48028 del 22/10/2019, Chaouch, Rv. 277996 - 01 ha ribadito che le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilità di notificazione al domicilio 6 eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione in detti luoghi, ma possono essere, eseguite direttamente nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen;
mass. conf. N. 22324 del 2010 Rv. 247550 - 01, N. 9506 del 2009 Rv. 242982 - 01). Anche nel caso in esame, accertata l'inidoneità del domicilio eletto in occasione della notifica del decreto di citazione, la notifica effettuata al difensore poteva essere effettuata direttamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ma fu comunque tentata, vanamente, presso il domicilio eletto. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Il secondo, l'ottavo e il decimo motivo, da valutarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. Va premesso che — Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01— la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen (mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 - 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 - 01). Ne consegue che poiché, sia a fronte della originaria imputazione, sia in seguito alla modifica della stessa, non risulta eccepita la nullità della stessa, la difesa risulta decaduta dal potere di eccepirla, cosicché il motivo di appello proposto già risultava inammissibile. Ad ogni buon conto, in ordine alla originaria imputazione la Corte di appello ha correttamente chiarito come la contestazione indicasse il tempo, il luogo e le modalità esecutive del fatto. A ben vedere la circostanza che della condotta sia indicato il solo termine finale e non anche quello di inizio non integra alcuna indeterminatezza dell'imputazione, in quanto — Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948 - 01 — non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. Questa Corte, anche nel predetto caso Morante, riteneva non generica l'imputazione che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al ", come è nel caso in esame. Pertanto la censura è manifestamente infondata. Quanto, poi, alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento, dall'esame dell'atto di appello emerge come il motivo predetto sia inedito;
inoltre deve rilevarsi come correttamente la Corte di appello abbia ritenuto che la contestazione possa anche essere effettuata «in fatto» consentendo comunque l'esercizio del 7 diritto di difesa, il che è nel caso in esame, poiché vi era fin dall'avviso ex art. 415- bis e poi nel decreto di citazione originario l'indicazione specifica nell'imputazione dell'aver commesso il fatto «avvalendosi di un mezzo fraudolento (attacco occulto alla rete di distribuzione)» il che specifica il generico richiamo normativo dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. contenuto nella contestazione, da riferirsi evidentemente al mezzo fraudolento e non alla violenza sulle cose. In ordine, infine, al decimo motivo, infondata è la doglianza che richiede che la contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 cod. pen. dovesse essere effettuata non sulla scorta degli elementi tratti dall'indagine (come avvenne), bensì dagli esiti dell'istruttoria. A riguardo la difesa richiama il principio sancito da Sez. 6, n. 10125 del 22/02/2005, Aricò, Rv. 231225 - 01, per cui la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
di conseguenza quando concerne contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari la sentenza è nulla, ai sensi dell'art.522, comma secondo, cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante (mass. conf., N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 6251 del 2000 Rv. 216313 - 01, N. 1431 del 2002 Rv. 223844 - 01, N. 6584 del 2004 Rv. 228554 - 01). Tale orientamento risultava però assolutamente risalente e minoritario e soprattutto in contrasto con il principio affermato da Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757 - 01, che per cui in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. A tale orientamento maggioritario, nonché uniforme dopo l'ultima sentenza di segno contrario, aderisce questo Collegio (in tal senso, Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903 - 01; mass. conf. fra le altre: N. 2673 del 1999 Rv. 213971 - 01, N. 12638 del 2001 Rv. 218343 - 01, N. 31705 del 2003 Rv. 228400 - 01, N. 18660 del 2004 Rv. 228357 - 01, N. 10524 del 2006 Rv. 233802 - 01, N. 32797 del 2006 Rv. 235071 - 01, N. 3192 del 2009 Rv. 242672 - 01, N. 24050 del 2009 Rv. 243802 - 01, N. 44501 del 2009 Rv. 245006 - 01, N. 44980 del 2009 Rv. 245284 - 01, N. 16989 del 2014 Rv. 25985). Ne consegue l'infondatezza manifesta dei motivi. 8 3. Quanto al terzo motivo, va evidenziato come, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Cirelli, Rv. 279674 - 01). Nel caso in esame, all'udienza del 6 febbraio 2018 effettivamente vi fu opposizione da parte della difesa alla revoca dell'ordinanza che aveva ammesso l'escussione del secondo teste di polizia giudiziaria. Il tutto è riportato nel verbale riassuntivo dell'udienza e il Giudice rendeva la motivazione del provvedimento di revoca affermando che il «teste aveva svolto lo stesso accertamento» di quello già escusso. In sostanza si tratta di una più che adeguata oltre non manifestamente illogica motivazione in ordine alla superfluità dell'escussione del testimone. Pertanto viene resa una adeguata motivazione, come pacificamente richiesto dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020,Cirielli, Rv. 279674 - 01), per cui in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Ciò anche tenendo in conto che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti;
con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Aceto, Rv. 269331 - 01). D'altro canto la Corte di appello, sollecitata alla rinnovazione istruttoria, ha per un verso ritenuto legittima la revoca dell'escussione del teste CA, che aveva svolto le medesime attività di indagine del teste GI, già escusso, e ha confermato tale valutazione rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, comprendente anche gli esiti della escussione del verificatore dell'Enel TA e escludendo che la richiesta escussione del teste di polizia giudiziaria potesse apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione. )(\ 9 Tale motivazione risulta assolutamente congrua, convalida l'ordinanza del primo Giudice, ed è in linea con il generale e autorevole principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. Il quarto e il quinto motivo lamentano violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. Va premesso come non sia consentita innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né è possibile la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Anche non consentito è il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., come nel caso in esame, in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Ne consegue che i motivi come proposti risultano non consentiti. 10 Inoltre, le censure vengono proposte richiamando stralci delle deposizioni e volendo far emergere contraddizioni o ritenuti travisamenti. A riguardo va evidenziato per un verso come, quanto agli stralci di deposizione, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione, richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Per altro verso, i motivi offrono una interpretazione alternativa del contenuto delle testimonianza, in sostituzione di quella offerta dalla Corte territoriale: trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica, il che nel caso in esame non è, risultando pertanto non consentite le doglianze del ricorrente che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). In vero, assolutamente priva di aporie logiche e di manifeste contraddizioni risulta la sentenza impugnata, che trae la prova da molteplici elementi indiziari convergenti, che indica al fol. 5: l'appartamento ove giungeva l'energia elettrica abusivamente a mezzo di un cavo era in uso a ER, come dimostrato dalla sua presenza, oltre che dalla circostanza che aveva ivi domicilio;
l'appartamento risultava privo di fornitura elettrica a mezzo contratto tanto da essere priva di contatore;
il cavo che conduceva abusivamente l'energia nell'appartamento era in tensione e a seguito della verifica effettuata da TA , risultava accertato 11 che alimentava l'immobile tanto che quanto il collegamento venne rimosso l'appartamento rimase al buio. L'insieme di tali elementi concordanti, a buona ragione, ha condotto la Corte di appello a confermare la responsabilità di ER, in qualità di fruitore della energia medesima, e ciò a prescindere dalla identificazione di colui che materialmente operò l'allaccio abusivo. A ben vedere risulta non manifestamente illogico ritenere la responsabilità di ER quale fruitore di energia elettrica furtivamente. I motivi sono quindi non consentiti, aspecifici e manifestamente infondati. 5. Il sesto e settimo motivo si fondano sulla riqualificazione della condotta in quella di tentativo. A riguardo, però, la motivazione impugnata rende conto della circostanza che la fornitura abusiva era in atto al momento dell'intervento del verificatore, cosicché la condotta era consumata e non tentata. Dal che deriva la a-specificità dei motivi che non si confrontano con la sentenza impugnata, come anche la genericità del motivo quanto alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che viene subordinato al riconoscimento della fattispecie tentata. 6. Il nono, l'undicesimo e il dodicesimo motivo, riguardanti le circostanze aggravanti ritenute, risultano manifestamente infondati. A ben vedere corretta e pacificamente consolidato è l'orientamento di questa di questa Corte in ordine alla qualificazione operata dal Collegio palermitano, allorché ritiene che sia integrato l'uso del mezzo fraudolento, in quanto in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna Rv. 278307 - 01; mass. conf.: N. 3339 del 2017 Rv. 269013 - 01, N. 47170 del 2007 Rv. 238354 - 01, N. 47834 del 2011 Rv. 252458 - 01, N. 2681 del 2005 Rv. 231400 - 01). Anche l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, ritenuta dalle sentenze di merito, a ben vedere non viene esclusa dall'argomento proposto dal ricorrente, relativo alla circostanza che la sottrazione avvenne nell'ambito di una proprietà privata. A ben vedere ciò che rileva e integra l'aggravante in esame, in tema di furto di energia elettrica, anche in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01), in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano in quelle la cui fruizione sia 12 f\ pubblica ma in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01). Quanto alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno procurato, la Corte di appello chiarisce che l'assenza di interruttori e il flusso continuo di energia integrino una appropriazione continuativa che esclude la tenuità invocata. A ben vedere si tratta di motivazione non manifestamente illogica, fondata anche sulla circostanza che il radicamento in quella abitazione dell'imputato non fosse limitato al giorno dell'accertamento, nel quale l'uso abusivo era in corso: per altro la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione;
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01, In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Pertanto, la motivazione impugnata sul punto è corretta e i motivi risultano manifestamente infondati. 7. I motivi dal tredicesimo al sedicesimo, tutti afferenti il trattamento sanzionatorio, vanno trattati congiuntamente. Quanto al quattordicesimo motivo, effettivamente — Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01 — l'estinzione di ogni effetto penale determinato dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva: nel caso in esame, però, la Corte di appello ha accolto il relativo motivo escludendo la infra-quinquennalità della recidiva, in quanto la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 settembre 2001, essendo irrevocabile dal 13 15 novembre 2002, non integrava in uno all'attuale condotta di reato la infra- quinquennalità. Sempre in relazione alla stessa sentenza indicata nel certificato penale, per i reati che risultavano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova, la Corte di appello esplicitamente, e con motivazione congrua, riteneva che le altre sentenze di condanna integrassero la natura specifica della recidiva e non giustificassero la riduzione della pena, di fatto giudicando irrilevante ai fini della sussistenza della recidiva il venir meno di una delle condanne per l'estinzione del reato. Per altro, la valutazione di equivalenza fra le circostanze in bilanciamento riguarda non solo la recidiva ma anche le due aggravanti in contestazioni, cosicchè non decisivo risulta il venir meno di uno dei precedenti penali che integra la recidiva, mentre congrua è la motivazione del giudizio di equivalenza, correlato alla genericità degli argomenti apportati con i motivi di appello, dunque a una sostanziale inammissibilità della doglianza proposta in secondo grado in quanto non correlata ai parametri del trattamento sanzionatorio. Per altro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). Il che si verifica nel caso in esame. Anche il quindicesimo motivo è infondato, in quanto la Corte, a differenza di quanto deduce il ricorrente, ha chiarito che anche all'esito della esclusione della infraquinquennalità della recidiva, non sussistevano i presupposti per la riduzione della pena in quanto «la recidiva permane nella sua forma specifica, alla luce dei precedenti omogenei di cui risulta gravato l'appellante». Si tratta di motivazione assolutamente adeguata in grado di appello alla conferma della valutazione del primo Giudice. Quanto alla dedotta reformatio in peius conseguente alla esclusione della infra-quinquennalità della recidiva, l'argomento è manifestamente infondato, in quanto — Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava Giada, Rv. 281805 - 01 —il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva (nella specie, riqualificando solo come infra-quinquennale, la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice, altresì specifica e reiterata), può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il 14 giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. A fronte di tale principio, confermato anche da Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01, la richiamata motivazione, che esclude la riduzione della pena, risulta adeguata e congrua ed rende del tutto infondato il motivo ora in esame. 8. Quanto al diciassettesimo motivo, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto nel calcolo della prescrizione devono computarsi le circostanze ad effetto speciale, senza considerare il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. (art. 157, comma 2, ultima parte, e 3, cod. pen.), cosicché la pena risulta essere quella dell'art. 625, comma 2, cod. pen, concorrendo le due circostanze sub nn. 2 e 7 cod. pen.: il termine di prescrizione breve è di anni dieci, aumentato per interruzione della metà in ragione della recidiva specifica ad anni quindici, dal che il termine di prescrizione va a maturare il 9 agosto 2026. Pertanto, il motivo è infondato, mentre va evidenziato come la sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, in relazione alla destinazione a pubblico servizio, esclude la necessità della querela, anche a seguito della riforma dell'art. 624, comma 3, cod. pen. operata dall'art. 2 , comma 1, lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150. 9. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/09/2023 Il Co sigliere estensore