Articolo 3 del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
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Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 .
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile , della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
(( 6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , costituisce condizione di procedibilita' della domanda ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2020
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