Articolo 4 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
Articolo 3Articolo 5
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22 aprile 2000
Art. 4. Disciplina della prestazione in attivita' socialmente utili 1. L'utilizzo nelle attivita' di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attivita' compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore.
Entrata in vigore il 22 aprile 2000
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