2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attivita' svolta da societa' e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive ivi iscritte.
3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della societa' Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.