Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2001
Articolo 20Articolo 22
Versione
2 novembre 1961
Art. 21.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall' articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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