Articolo 20 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 giugno 2013
>
Versione
21 agosto 2013
>
Versione
30 dicembre 2022
Art. 20.

(Riprogrammazione ((degli)) interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. ((Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare)) con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488 .
Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. ((Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, ((concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuita' all'asse viario Terni-Rieti,)) alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale in coerenza con quanto previsto dall' articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120 .
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.
4. Il programma da cofinanziare e' definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale ((di cui al comma 2)) e della loro immediata cantierabilita'.
5. .
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente