Articolo 39 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 38Articolo 40
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21 agosto 2013
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1 gennaio 2016
Art. 39. (Disposizioni in materia di beni culturali) 1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 146:
1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 .».
1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , sono abrogati.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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