3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.
(57)
--------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 , nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall' art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 )". --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al disposto dell' articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , i magistrati ausiliari in corte d'appello gia' prorogati in conformita' al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall' articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2".