Articolo 67 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 66Articolo 68
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Art. 67. (Durata dell'ufficio) 1. Il giudice ausiliario e' nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non piu' di cinque anni. ((70)) 2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

(57)

--------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 , nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall' art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 )". --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al disposto dell' articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , i magistrati ausiliari in corte d'appello gia' prorogati in conformita' al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall' articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2".
Entrata in vigore il 9 agosto 2025
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