Art. 10. ((Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)) (( 1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l' articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, e l' articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e successive modificazioni )) 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)) .
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' ((abrogato)) ;
b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 , e' abrogato".
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' ((abrogato)) ;
b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 , e' abrogato".