Articolo 77 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 76Articolo 78
Versione
22 giugno 2013
>
Versione
21 agosto 2013
Art. 77. (Conciliazione giudiziale) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:
" ((Art. 185-bis.)) (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, ((formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,)) una proposta transattiva o conciliativa. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)) . ((La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice)) .";
b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente