Art. 5-quinquies. (( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro). )) (( 1. All' articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4 , 4-bis , 4-ter , 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 ";
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". ))
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4 , 4-bis , 4-ter , 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 ";
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". ))