Articolo 16 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Articolo 15Articolo 17
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25 dicembre 2021
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Versione
19 febbraio 2022
Art. 16.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 ((nonche' proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021)) 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
(( 1-bis. All' articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022" )) 2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario ((straordinario)) di cui all' articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo 1, (( comma 2, lettera a-bis) )) , del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 , a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122 ((...)) del citato decreto-legge n. 18 del 2020 , nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
(( 2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata al 15 giugno 2022. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove ))
Entrata in vigore il 19 febbraio 2022
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