Articolo 7 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 marzo 2015
Art. 7.


Computo dell'anzianita' negli appalti

1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.
Entrata in vigore il 7 marzo 2015
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