Art. 9. Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all' articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 , non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. ((11)) 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
------------ AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), limitatamente alle parole «e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'»".