Articolo 3 del Decreto 21 maggio 2001, n. 308
Articolo 2Articolo 4
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12 agosto 2001
Art. 3. Strutture di tipo familiare e comunita' di accoglienza di minori 1. Le comunita' di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensita' assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficolta' per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunita' che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessita' educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni.
Entrata in vigore il 12 agosto 2001
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