Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13
Articolo 16Articolo 18
Versione
4 febbraio 1986
Art. 17. Modifica di altri automatismi 1. In sede di accordi di comparto, e nel limite delle correlative compatibilita' come dianzi definite, saranno esperiti, a valere per il triennio di riferimento, sistemi di riconoscimento dell'anzianita' che affievoliscano gli attuali automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianita' pregresse sostanzialmente gia' realizzati negli accordi precedenti.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1986
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