Art. 8-septies. (( (Contributo una tantum alle aziende colpite
dalla siccita' nell'annata 1989-1990). )) (( 1. Il contributo una tantum previsto dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 , a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.
2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990 , le parole: "di lire:' sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire" ))
dalla siccita' nell'annata 1989-1990). )) (( 1. Il contributo una tantum previsto dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 , a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.
2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990 , le parole: "di lire:' sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire" ))