Articolo 40 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 39Articolo 41
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27 aprile 2001
Art. 40. Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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