Articolo 38 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 34Articolo 39
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27 aprile 2001
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13 agosto 2022
Art. 38. Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni ((e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni)) .
Entrata in vigore il 13 agosto 2022
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