Art. 42-bis. (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. ((50)) 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.
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La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di eta', possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa», anziche' «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivita' lavorativa»".