Art. 69. Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4) 1. Alle lavoratrici ((e ai lavoratori)) di cui al presente Capo, ((genitori)) di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4) 1. Alle lavoratrici ((e ai lavoratori)) di cui al presente Capo, ((genitori)) di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.