Articolo 62 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 61Articolo 63
Versione
27 aprile 2001
Art. 62. Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3) 1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 .
Nota all' art. 62, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 , recante "Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1972, n. 94.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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