Articolo 51 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 53Articolo 54
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27 aprile 2001
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19 dicembre 2012
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1 gennaio 2023
Art. 51. Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5) ((Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,le proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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