Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 dicembre 2025 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17234 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17234 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente – Dott. MONACI Stefano – Consigliere – Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere – Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 31506/2006 proposto da: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e …
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- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 10381Provvedimento: 1 0381-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18/2020 UP - 26/11/2020 Mariastefania Di Tomassi Giorgio Fidelbo R.G.N. 32416/19 - Relatore - Giulio Sarno Stefano Mogini Giovanna Verga Emanuele Di Salvo Giacomo Rocchi Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da VA IE, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/05/2019 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
- applicabilità analogica al convivente "more uxorio"·
- causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen·
- natura di causa di esclusione della colpevolezza·
- reati contro l'amministrazione della giustizia·
- delitti contro l'attivita' giudiziaria·
- favoreggiamento·
- casi di non punibilita'
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Oggetto;
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 , recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15 e' il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 53/2000 , si veda in nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. - Articolo 2Art. 2. Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13) 1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.