Articolo 6 del Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299
Articolo 10Articolo 7 bis
Versione
28 giugno 1978
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Versione
31 marzo 1981
Art. 6.
Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 marzo 1981, n. 64 ha disposto (con l'art. 24) che il termine di cui all' articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474 , e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 64/1981.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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